L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la Delibera 10 febbraio 2016, n. 115 (in G.U.R.I. 7 marzo 2016 n. 55) recante "modifica al Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' mediante abrogazione espressa dell'Allegato 1 «Metodo di calcolo per l'applicazione delle sanzioni ex articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010» e conseguente riformulazione dell'articolo 44 del citato Regolamento" ha apportato modifiche sostanziali alle quantificazioni pecuniarie comminate dall'Autorità medesima.
In precedenza, l'ANAC per quantificare la sanzione pecuniaria utilizzava un allegato a tale regolamento, cd. allegato 1, che utilizzava criteri e punteggi per l'applicazione di un metodo matematico di calcolo della sanzione, con variabili legati a dolo o colpa, a difformità lievi o gravi e ricomprendendo in tale formula circostanze aggravanti o attenuanti.
Nel riformulare il testo dell'art. 44 del Regolamento sanzionatorio, l'ANAC ha abrogato il predetto allegato 1, limitandosi a prevedere che per la quantificazione della sanzioni pecuniarie ed interdittive il Consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità delle violazioni commesse e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti, elencate a titolo esemplificativo nel medesimo art. 44.
In tal modo sarà possibile una maggiore graduazione della sanzione in relazione al caso specifico, dal momento in cui un rigoroso utilizzo del meccanismo previsto nell'allegato 1 appariva estremamente oneroso e punitivo, e difficilmente applicabile a casi concreti.

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