(Rif. circolare CNAPPC prot. n. 473 dell'11 aprile 2012)

Fatta salva la corretta determinazione dei corrispettivi, l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria (incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo), ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., avviene secondo le seguenti procedure:
-    Per importi il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto (combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice), previa indicazione dei servizi di architettura e ingegneria nel regolamento interno che disciplina l'attività contrattuale in economia (parere AVCP 16-11-2011 e risposta all'interrogazione in commissione VIII Ambiente n. 5-05557 fornita dal Ministero delle Infrastrutture).
-    Per importi il cui corrispettivo complessivo stimato sia compreso tra 40.000 e 100.000 euro, è facoltà delle stazioni appaltanti affidare i servizi di architettura e ingegneria, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con procedura negoziata, seguendo il procedimento di cui all'art. 57, comma 6, del Codice e invitando almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. I soggetti da invitare sono individuati, nel rispetto del criterio di rotazione, in seno ad elenchi di operatori economici costituiti con le modalità prescritte dal comma 3 dell'art. 267 del Regolamento, ovvero sulla base di indagini di mercato (svolte con le modalità prescritte dal comma 7 del medesimo art. 267 del Regolamento). Le procedure di affidamento che non rispettino le disposizioni dell'art. 267 del Regolamento sono illegittime.
-    Per importi il cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti ricorrendo, in via ordinaria, alle procedure aperte o ristrette, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
-    per le procedure comunitarie, cioè se l'importo è pari o superiore a 200.000 euro, si applica la Parte II, Titolo I, del Codice;
-    per le procedure cosiddette sotto soglia, cioè se l'importo stimato del corrispettivo è inferiore a 200.000 euro, si applica la Parte II, Titolo II, del Codice;
-    per i soggetti operanti nei settori speciali si applicano invece le disposizioni previste nella Parte III del Codice.
Ovviamente, per l'affidamento di servizi ricadenti in ciascuna delle fasce sopra elencate, per le stazioni appaltanti resta ferma la possibilità di optare per le procedure previste per importi maggiori.

Criteri di aggiudicazione (art. 81 del Codice)
Il criterio di aggiudicazione per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria è di regola l'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando i parametri di valutazione di cui all'art. 266, comma 4, del Regolamento (DPR n. 207/2010).
Per importi inferiori a 100.000 euro è ammesso anche il criterio del prezzo più basso. In tal caso, le stazioni appaltanti, in presenza di almeno dieci concorrenti ammessi all'apertura delle offerte, possono far ricorso alla procedura di esclusione automatica dell'offerta anomala, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del Codice.

Concorsi di progettazione e di idee (artt. 99/110 del Codice)
Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 91, comma 5, del Codice, valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
I concorsi sono regolamentati dalla Parte II, Titolo I, Capo IV, Sez. III, del Codice, dall'art. 99 sino all'art. 110, che disciplina il concorso sotto la soglia comunitaria.

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