Con il Provvedimento 5 ottobre 2016 dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione (in G.U.R.I. 19 ottobre 2016 n. 245), pubblicato il Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso.
Tale regolamento in oggetto costituisce attuazione dell’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, il quale stabilisce che l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
La principale novità introdotta dal regolamento risiede nella possibilità per le parti interessate di manifestare la volontà di uniformarsi al parere, con la conseguenza di renderlo vincolante, su istanza singola, qualora le altre parti esprimano il loro consenso entro dieci giorni dalla comunicazione dell’istanza, o su istanza congiunta, nella quale sia stata espressa la volontà di attenersi al parere.
Il parere dell'ANAC può inquadrarsi nelle ADR (Alternative Dispute Resolution), sia pure con tratti di specialità, poiché la procedura è basata sulla volontà delle parti, a seconda che vi sia o meno l’assenso all’efficacia vincolante del parere, e sfocia in un atto amministrativo che, quando ha efficacia vincolante, può essere impugnato in sede giurisdizionale.
Appare possibile ritenere, con tale nuova disposizione di legge, resa attuativa dal regolamento dell'ANAC, una giurisdizione alternativa, che si auspica possa essere deflattiva del contenzioso dinanzi al giudice amministrativo.

Mappa del sito