L’articolo 9 del Decreto Legge 1/2012, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27(Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture) ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nonché le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso, rinviavano a dette normative.
Il Decreto legge 20 luglio 2012, n. 140 ha successivamente definito il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia.
Il Decreto Legge 31 ottobre 2013 n. 143 ha fissato i contenuti del Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria
Ciò premesso in fase di stesura dei contratti e nel calcolo degli oneri professionali si deve quindi tener presente di quanto segue:

  • è fatto espresso divieto a Ordini e iscritti di fare riferimento alla tariffa per la determinazione dei compensi;
  • il compenso professionale è pattuito tra professionista e cliente al momento del conferimento dell’incarico quale accordo sulla base dei criteri dettati dall’art. 9, comma 4, del DL 1/2012;
  • il DM n.140/2012 si applica, ai sensi dell’art. 1 comma 1, quando l’organo giurisdizionale deve liquidare il compenso dei professionisti in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso;
  • nel contratto il professionista, calcolando la misura del proprio compenso, può liberamente riferirsi al sistema di calcolo da lui ritenuto più congruo in funzione del lavoro svolto, rendendo noto al cliente il grado di complessità dell’incarico e tutte le informazioni circa gli oneri ipotizzabili attraverso un informativa e un preventivo di massima (art. 9, comma 4, DL 1/2012).

 

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