Autorita' Nazionale Anticorruzione, con delibera 21 settembre 2016 (in G.U.R.I. 11 ottobre 2016 n. 238) ha emanato le linee guida n. 2 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente piu' vantaggiosa».
Il Consiglio di stato, con il parere 1767/2016 del 2 agosto, le inquadra tra le linee guida non vincolanti, e devono essere considerate alla stregua di istruzioni operative indirizzate alle stazioni appaltanti e finalizzate, perlopiù, ad offrire alle amministrazioni aggiudicatrici formule e metodi, di natura tecnico-matematica, sulla valutazione delle offerte e sull’assegnazione alle stesse di un punteggio numerico.
Le Linee guida partono da un’analisi normativa per esaminare poi la valutazione degli aspetti qualitativi e quantitativi, nel caso di utilizzo del miglior rapporto qualità/prezzo, fornendo indicazioni sulle formule da utilizzare, sull’utilizzo dei criteri motivazionali, sulla riparametrazione dei punteggi singolarmente attributi a ciascun criterio prima e di quello complessivo dato alla componente qualitativa nel suo insieme.
La nuova nozione di offerta economicamente più vantaggiosa individua quattro diverse specifiche dell’unico criterio di aggiudicazione, individuabili in:
Rapporto qualità/prezzo;
Solo prezzo;
Costo/efficacia, tenendo conto anche del ciclo di vita;
Prezzo fisso e competizione sulla qualità.
Le stazioni appaltanti, in merito a tali linee guida non vincolanti, possono, secondo quanto specificato dal Consiglio di Stato nel predetto parere 1767/2016, discostarsene a patto di adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa.

Mappa del sito