Nella GURI n. 228 del 29 settembre 2016, è stata pubblicata la Delibera ANAC del 14 settembre 2016 denominata Linee Guida n. 1 e recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
Nel rinviare al testo per una approfondita disamina delle indicazioni dell'ANAC, appare possibile comunque individuare i seguenti aspetti più significativi
– per il principio di continuità nella progettazione è possibile la partecipazione alla procedura di gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto il progetto di fattibilità  tecnica ed economica;
– non è consentito il subappalto della relazione geologica, e si specifica che esso che non comprende le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella vigenti disposizioni;
– per la partecipazione alla procedura di gara la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza;
– non è consentita la “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche, ed è affidata al Rup la responsabilità, la vigilanza e i compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto.
Nella relazione di analisi sull'impatto sulla regolamentazione, allegato alle Linee Guida ANAC, viene poi specificato, relativamente ai compensi professionali, che in ordine alla non obbligatorietà dell’applicazione del DM sulle tariffe si ritiene che, nonostante la norma del codice si riferisca ad una possibilità, il doveroso utilizzo della stessa costituisca garanzia minima di qualità delle prestazioni rese.

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