Sulla G.U.R.I. 24 agosto 2016 n. 197 è stata pubblicata la Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 della Autorita' Nazionale Anticorruzione.
Tale PNA è stato pubblicato a seguito del D.Lgs 97/2016 (in GURI n.132 del 8.6.2016), che ha effettuato la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione (D.Lgs 33/2013).
Nel PNA 2016, nella Parte Speciale, Capitolo III del PNA, vi è una sezione specifica per Ordini e Collegi Professionali.
In estrema sintesi si prevede che:
- i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione (RPC) debbano essere individuati sia a livello centrale che a livello locale, chiarendo che l’organo di indirizzo politico individua il RPC, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio ed, in assenza il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze e professionalità, fermo restando che tale ruolo non può essere attribuito a soggetti appartenenti a categorie che svolgono funzioni meramente operative;
- ordini territoriali di dimensioni minori possono stipulare accordi ai sensi dell’art. 15 della l. 241/90, purché  appartenenti ad aree territorialmente limitrofe;.
- il Consiglio nazionale supporti gli ordini territoriali nella predisposizione dei PTPC, al fine di migliorare la mappatura dei processi e la progettazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- vi sono tre macro-aree di rischio specifiche, ritenute a più elevato rischio di corruzione, quella della formazione professionale continua, quella relativa alla adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali, e quella della indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi, ovvero tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.
E' stato infine specificato che per gli obblighi di trasparenza l’Autorità adotterà specifiche Linee guida volte a fornire indicazioni per l’attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante del PNA.
L'ANAC ha quindi specificato che saranno forniti chiarimenti in ordine al criterio della “compatibilità” e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell’attività svolta dagli ordini professionali.





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