Con il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2016 (in GURI n.146 del 24.6.2016) sono state apportate modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Tali modifiche hanno la finalità di riformulare le disposizioni di legge al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno.
Viene così chiarito, modificando il comma 1 dell'art. 7 del DM predetto, che per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.
La norma poi chiarisce che il termine dei cinque anni decorre dalla data di iscrizione negli elenchi, o dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza, o dalla data di entrata in vigore del DM per i professionisti gia' iscritti alla medesima data negli elenchi predetti.

Mappa del sito