Anche per il 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera 22 dicembre 2015 (in G.U.R.I. 29 febbraio 2016 n. 49) ha individuato le entita' e modalita' di versamento del contributo a favore dell'Autorita' nazionale anticorruzione.
L’art. 1, comma 65, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha introdotto il principio secondo cui le spese di funzionamento di alcune Autorità amministrative, tra cui l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (oggi ANAC) per la parte non coperta con finanziamento dello Stato, vengono finanziate dal mercato di competenza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate da ciascuna Autorità con proprie delibere.
Il comma 67, dell’art. 1, della predetta Legge n. 266/05, prevede che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (oggi ANAC), cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, “determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”.
La norma relativa al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza ai fini della partecipazione alle gare d'appalto tutela un interesse erariale a contenuto economico-finanziario, connesso alle esigenze di copertura delle spese (generali e di funzionamento) dell’Autorità nazionale anticorruzione, e traduce tale interesse in una nuova imposizione di carattere fiscale a carico delle imprese interessate, mediante la pretesa sostanziale all’ottenimento del pagamento.

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