Nella GURI n. 32 del 9.2.2016 è stato pubblicato il D.Lgs.28 gennaio 2016, n. 15, recante "attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)".
Con tale decreto legislativo, viene recepito in Italia la normativa relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali estere (è il cosiddetto riconoscimento professionale) applicando alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria, contenuto nella Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, che prevede il riconoscimento della professione estera, stabilendo che l'autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento).
Il testo va a modificare ed integrare il previgente D.Lgs. 206/2007, legato al riconoscimento dei titoli professionali in Italia dei professionisti comunitari e connessi al registro dei prestatori di servizi.
Le novità, per la professione di architetto, sono in particolare relative alla sua formazione, dal momento in cui si stabilisce che siano necessari almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, oppure in alternativa non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale.
Si prevede che il tirocinio professionale deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico, ed almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilita' e competenze acquisite nel corso dell'insegnamento universitario; il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di un professionista o di un organismo professionale autorizzato, e puo' essere anche effettuato in un altro Stato membro a condizione che si attenga alle linee guida sul tirocinio pubblicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

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