“E’  sicuramente da apprezzare la  modifica dell’art. 24 comma 8 del Codice, grazie alla quale  le stazioni appaltanti, per calcolare l’importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria,  dovranno  fare ricorso al cosiddetto  “Decreto Parametri” e non potranno pertanto continuare a sottostimare tali importi mortificando la qualità delle prestazioni professionali ed i più elementari principi della trasparenza.  A questo proposito va ricordato  che le procedure per l’affidamento variano con il variare dell’importo  posto a base di gara, per cui le stazioni appaltanti, senza alcuna regola chiara, rischiavano costantemente di sottostimare  tale importo,  ricorrendo a procedure di affidamento errate.”

Così il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sul Decreto correttivo varato dal Consiglio dei Ministri per superare le criticità emerse durante il primo anno di vita del nuovo Codice dei contratti.

Un altro elemento positivo riguarda il superamento di alcune criticità sui concorsi, come quella dell’art.152 del Codice, il quale prevedeva  che tutti i partecipanti ad un concorso avrebbero dovuto presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, rendendo di fatto impraticabile la procedura del concorso di progettazione.

“Il correttivo -  sottolinea Rino La Mendola -  vicepresidente del Consiglio Nazionale e coordinatore del dipartimento Lavori Pubblici -  recependo  le nostre proposte, alleggerisce notevolmente il numero di elaborati  necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l’onere di  raggiungere il livello di progetto di fattibilità  tecnica ed economica, entro sessanta giorni dalla proclamazione (art.152 comma 4). Sul tema dei concorsi, permangono, tuttavia,  alcune criticità che potranno essere superate con un successivo provvedimento legislativo”. 

“Per questo motivo  -  sottolinea ancora - continueremo a proporre  ulteriori modifiche all’art.152 , al fine di  stabilire in modo chiaro che al vincitore del concorso vanno affidate anche le fasi successive della progettazione,  superando così  l’opzione alternativa dell’affidamento interno di progetti che riguardano opere di particolare interesse architettonico e garantendo la concreta realizzazione del  migliore progetto  selezionato in fase concorsuale.”

In merito all’appalto integrato, poi, gli architetti ritengono accettabile solo  il recupero delle procedure avviate  prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, con l’approvazione del progetto preliminare o definitivo,  ma non ne condividono l’estensione ad altri casi  (urgenza, lavori con rilevanti componenti tecnologiche),  nella consapevolezza che  tale procedura non pone certamente il progetto al centro del processo di esecuzione di un’opera pubblica, tradendo uno dei principi fondamentali della legge delega. 

“Se vogliamo davvero superare il fenomeno delle varianti  in corso d’opera e delle incompiute - conclude La Mendola -  e ridurre il notevole contenzioso  negli appalti, i lavori devono essere affidati soltanto  sulla base di un dettagliato progetto esecutivo.  Procedure, quindi,  come l’appalto integrato, che  prevedono l’affidamento dei lavori  sulla base di un progetto  di fattibilità o di un progetto definitivo, devono essere definitivamente abbandonate.”

 

Roma, 14 aprile 2017

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