Lo scorso 4 maggio la Rete Professioni Tecniche ha inviato alle Commissioni VI Finanze e X Attività produttive della Camera dei Deputati il pacchetto di proposte di modifica ed integrazione dell’ A.C. 2461, conversione del DL 23/2020 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e procedurali”. Anche in questa occasione la Rete ha fornito il proprio apporto ai lavori parlamentari, con proposte che riguardano sia aspetti di stretta competenza della materia del Decreto, sia temi comunque di interesse delle professioni tecniche, al fine di verificarne l’attenzione da parte dei deputati.

Tra i numerosi emendamenti proposti, si segnalano i seguenti:

- Articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese). L’emendamento prevede che possono accedere alle garanzie anche gli studi associati e non solo i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che esercitano l’attività in forma individuale.  Si propone, inoltre, un Articolo 1 bis che prevede il finanziamento a fondo perduto (pari almeno a 5mila euro) per le persone fisiche esercenti arti e professioni a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza.

- Articolo 8-bis. (Disposizioni in materia di responsabilità di titolari di studi professionale e professionisti dell’area tecnica operanti nei cantieri edili). Nonostante i provvedimenti varati per favorire la continuità dell’attività lavorativa, nelle sue diverse configurazioni organizzative, durante la situazione di emergenza dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19, il legislatore non ha previsto una esplicita esenzione dalla responsabilità del titolare o dei titolari dello studio professionale in quanto datori di lavoro, né dei professionisti tecnici che operano nei cantieri edili come CSP/CSE e quindi nei ruoli di “alta vigilanza” a loro imposti dal Dlgs 81/2008, pur essendo stato definito il contagio quale infortunio sul lavoro, aspetto che esula dalle loro specifiche competenze. L’emendamento pone fine a questa lacuna.

- Articolo 18. (Sospensione di versamenti tributari e contributivi). L’emendamento, tra le altre cose, estende la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d’imposta a quelle sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Si propone, inoltre, l’inserimento dell’Articolo 18-bis che prevede l’abolizione della ritenuta d’acconto per esercenti arti o professioni sottoposti a regime di fatturazione elettronica.

- Si propone l’articolo 42-ter che prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

- Si propone l’articolo 42-nonies (Sismabonus e ecobonus) che prevede il riconoscimento della possibilità di fruire dei bonus (in qualsiasi forma utilizzata), con un periodo di recupero compreso tra 1 e 10 anni, secondo quanto scelto liberamente dal contribuente beneficiario. Si riammette, inoltre, la possibilità di fruizione dell’Ecobonus e del Sismabonus anche sotto forma di “sconto in fattura”.

La Rete ringrazia gli Ordini che hanno prodotto contributi utili per la stesura del documento e che terrà in evidenza per i successivi provvedimenti legislativi.

Roma, 11 maggio 2020

 

 

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