edilportale.com
27 febbraio 2015
Paola Mammarella

 

I geometri non possono progettare strutture in cemento armato, neanche se di modeste dimensioni. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 883/2015.

I giudici hanno puntualizzato che, in base alla Legge 1086/1971 sulle opere in conglomerato cementizio, alla Legge 64/1974 sulle costruzioni in zone sismiche e al Regio Decreto 274/1929, la progettazione delle strutture in cemento armato compete solo agli ingegneri e agli architetti iscritti all’Albo.

Fanno eccezione le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali destinati a industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non comportino pericolo per le persone.

Secondo il Consiglio di Stato, il criterio per accertare se una costruzione è modesta consiste nel valutare le difficoltà tecniche e le capacità per superarle. Il mancato uso del cemento armato non è decisivo dal momento che una costruzione può presentare caratteri di complessità a prescindere dai materiali utilizzati.

(...)

 

vai alla pagina web di edilportale.com con il testo dell'articolo 

 

 

Competenze dei geometri e degli ingegneri, nuova sentenza del Consiglio di Stato

Annullata la delibera di un Comune che faceva rientrare tra le competenze professionali dei geometri la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a 1500 mc.

 

casaeclima.com
26 febbraio 2015

 

 

Con la sentenza n. 883 del 23 febbraio 2015, il Consiglio di Stato (sezione quinta) ha accolto il ricorso proposto in primo grado dall’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia e ha annullato una delibera della Giunta del Comune di Torri del Benaco.

Con la delibera in questione venivano forniti “…i necessari indirizzi operativi al Responsabile dell’Area Edilizia Privata e del responsabile dell’istruttoria, relativi ai procedimenti amministrativi in materia edilizia chiarendo che, tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a mc. 1500 adottando quindi il criterio tecnico – qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richiedente”. 

(...)

 

vai alla pagina web di casaeclima.com con il testo dell'articolo 

 

Mappa del sito