Il Sole 24Ore 
20 novembre 2015
Mauro Pizzin

 

In presenza di un’iscrizione ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria, ancorché diretta al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, è preclusa l’iscrizione a Inarcassa, con conseguente inefficacia dei contributi eventualmente versati durante il periodo di doppia contribuzione e senza che assuma rilievo il criterio della prevalenza dell’attività svolta.

È questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza 23687/15, depositata ieri, con cui la Corte ha messo la parola fine ad una controversia avviata da un professionista con trattamento Enasarco nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti, volta al riconoscimento della pensione di vecchiaia al compimento del 65° d’età con l’anzianità minima di 20 anni, secondo quanto previsto dall’articolo 25 della legge 6/81 per gli iscritti a Inarcassa prima dell’entrata in vigore della legge.

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