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Consiglio

Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è un ente pubblico non economico istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395/23; la sua attuale denominazione è stata definita ai sensi delle modifiche apportate dal DPR 328/01.

Il CNAPPC coordina e sovrintende il sistema ordinistico italiano, costituito da 105 Ordini provinciali, preposto alla tenuta dell’Albo professionale, alla vigilanza sullo svolgimento della professione e all’esercizio delle relative funzioni di magistratura.

Il Consiglio Nazionale interloquisce con Governo e ministeri competenti riguardo alle politiche riguardanti la professione, l’edilizia e il territorio con l’obiettivo di tutelare la collettività e promuovere la cultura architettonica.

Il CNAPPC sviluppa attività politiche, culturali e formative rivolte agli oltre 155mila iscritti e alla società civile al fine di valorizzare la qualità progettuale in coerenza con il patrimonio culturale e la qualità della vita dei cittadini italiani.

L'attività di approfondimento delle tematiche professionali è perseguita attraverso il lavoro svolto dai Dipartimenti e nel dialogo con le strutture territoriali attraverso la Conferenza Nazionale degli Ordini.

Il Consiglio Nazionale assume delle determinazioni al fine di fornire il proprio parere e la propria interpretazione in merito a provvedimenti e leggi concernenti l'esercizio della professione.

Le circolari, inviate agli Ordini provinciali, forniscono un costante aggiornamento dei principali provvedimenti di natura legislativa connessi al mondo professionale.

Organismi Internazionali

A livello internazionale il sistema di rappresentanza della professione di architetto è composto da una serie di organismi che, con il contributo delle proprie delegazioni nazionali, coordinano le attività dei diversi ordini professionali e organizzano manifestazioni ed eventi finalizzati alla promozione della qualità del progetto.

Amministrazione trasparente

- sezione in fase di aggiornamento -

 

Determina 1 del 12_6_2018.pdf 

La prevenzione della corruzione è finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse del Consiglio Nazionale e degli Ordini.

Il Consiglio Nazionale e gli Ordini sono dotati di una autonomia finanziaria, poiché ripetono i loro mezzi di finanziamento direttamente dalla base associativa di cui sono espressione. Entrambi fissano autonomamente le risorse finanziarie necessarie per il loro scopo e, di conseguenza, l'importo dei contributi da richiedere ai loro membri, determinato da essi stessi in sede assembleare.

In base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, commi 2 e 2 bis, gli Ordini ed i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla finanza pubblica, e si adeguano, con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’art. 2 bis comma.2 del DLgs 33/2013, come modificato ed integrato dal Dlgs 97/2016, si specifica, alla lett.a), che la disciplina prevista per le P.A. si applica anche, in quanto compatibile, agli ordini professionali, in tal modo sancendo che il Consiglio Nazionale non è una P.A. che può essere ricompresa tra quelle di cui all'art 1 co. 2 D.Lgs 165 2001, proprio perché non è soggetta a misure di finanza pubblica.
La definizione di “compatibile”, con riferimento alla trasparenza, è stata definita dall’A.N.AC. il 28 dicembre 2016 con le "Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", dove viene specificato, al punto 1, che si rinvia "a un apposito atto d’indirizzo per gli ordini professionali" aggiungendo tuttavia che "Al fine di consentire da subito l’adeguamento da parte di detti soggetti alla disciplina sulla trasparenza si precisa, sin da ora, che il criterio della “compatibilità” va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un’applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all’interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all’obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti".

 

Organismi Nazionali

Sistema Ordinistico

Il sistema ordinistico italiano fonda la propria organizzazione sulla presenza di 105 Ordini provinciali che, distribuiti su tutto il territorio nazionale, svolgono attività disciplinare attraverso un Consiglio di Disciplina istituito a norma dell’art. 8 del D.P.R. 137/2012 e promuovono la cultura del progetto. I Consigli direttivi degli Ordini sono eletti ogni quattro anni dagli iscritti alle strutture provinciali.

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