Il Sole 24Ore 
7 febbraio 2017
Guglielmo Saporito

 

Responsabilità diluite per i dirigenti dell’edilizia comunale che abbiano colposamente rilasciato un permesso di costruire illegittimo: non vi è infatti l’obbligo giuridico di impedire l’abuso edilizio. A questa conclusione giunge la Corte di cassazione (sentenza 6 febbraio 2017 n. 5439), applicando l’articolo 40 c. 2 del codice penale, secondo cui chi non impedisce un evento è ritenuto responsabile dell’evento stesso se aveva l’obbligo di impedire ciò che è accaduto. Il dirigente dell’area tecnica di un Comune che aveva rilasciato un permesso di costruire illegittimo non è stato perciò ritenuto responsabile della violazione edilizia perché non aveva appunto l’obbligo di impedirla. Un conto è la vigilanza sull’attività edilizia (art. 27 Dpr 380/2001), cioè l’attività successiva al rilascio del titolo edilizio, altro è l’attività di istruttoria e verifica, che avviene prima del rilascio del permesso e termina con il permesso medesimo. 

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