Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 
7 gennaio 2017
Giuseppe Latour

 

L'esercizio delle professioni ordinistiche in forma societaria deve per forza passare dalle Stp, regolarmente iscritte al relativo albo. Non è possibile usare altre soluzioni e formati differenti, a meno che l'attività professionale non sia inserita in un sistema organizzativo più complesso, come nel caso delle società di ingegneria. È questo, in sintesi estrema, il senso della nota n. 415099 del ministero dello Sviluppo economico che, rispondendo a una richiesta della Camera di commercio di Trento, fa il punto sulle regole in materia di attività professionali esercitate in forma di impresa.

La questione specifica riguarda la possibilità per una società di professionisti medici di esercitare la propria attività tramite una srl, ma è applicabile a tutti i casi di società professionali. Il Mise premette che, per anni, nel nostro sistema lo svolgimento delle professioni ordinistiche in forma di società commerciali è stato vietato. Questo non escludeva la possibilità di costituire una società che offra un prodotto «diverso e più complesso» rispetto all'opera dei singoli professionisti, includendo anche la loro attività. Il caso tipico è quello delle società di ingegneria che, per l'appunto, offrono una prestazione più complessa di quella di un semplice gruppo di ingegneri.

Stesso discorso vale per le società che svolgono solo la gestione di mezzi strumentali all'esercizio delle professione.

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