Il Sole 24Ore 
4 gennaio 2017
Angelo Busani, Elisabetta Smaniotto

 

Per poter svolgere la professione in forma societaria, i professionisti appartenenti a Ordini o Albi professionali devono necessariamente ricorrere alla società tra professionisti (Stp, legge 183/2011) e non possono utilizzare un tipo societario “ordinario”. È quanto afferma il ministero dello Sviluppo Economico nella sua nota prot. n. 415099 del 23 dicembre 2016 (nello specifico, riguardante gli odontoiatri, ma si tratta di riflessioni estensibili a tutte le professioni “protette”).

Secondo il Mise, solo la cornice normativa della Stp fornisce «puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l’interesse all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte; l’interesse a tutelare l’affidamento del cliente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e “sensibilità” dall’altra) che nella fattispecie si confrontano. Parametri che, ovviamente, verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività protette nella forma di generiche società commerciali».

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La nota del Mise n. 415099 è rilevante anche perché, oltre ad affermare il principio secondo cui la libera professione in forma societaria richiede necessariamente la forma della Stp, conferma alcuni altri aspetti relativi all’esercizio collettivo della professione da parte di soggetti iscritti a Ordini e Albi professionali; più precisamente, si ribadisce che: (...)

 

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