Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 
29 dicembre 2016
Guglielmo Saporito

 

Va discussa dinanzi al giudice ordinario(Tribunale) e non in Corte dei conti la responsabilità della struttura tecnica incaricata sia della progettazione sia della direzione lavori di un’opera pubblica realizzata in ritardo. Le Sezioni unite della Cassazione (Sentenza 27071), regolano i confini tra le due magistrature con riferimento all’esecuzione di un ospedale.

L’opera risultava in parte collocata in un bosco, zona che esige un’accurata verifica di compatibilità. Se tale verifica ritarda l’esecuzione dell’opera, generando riserve da parte dell’impresa esecutrice ed aggravio di costi, occorre individuare quale sia stato il tecnico che, omettendo un’ordinaria diligenza, sia responsabile dei danni subiti dall’ente pubblico. Su tali danni giudica la magistratura ordinaria (tribunale civile) se vi è un errore nella progettazione affidata a un libero professionista: manca infatti una relazione funzionale tra professionista ed ente pubblico, perché il tecnico non esercita poteri propri del soggetto pubblico. Il progettista ha un incarico professionale che è solo preceduto da una gara per l’individuazione soggetto più idoneo.

Se l’errore riguarda l’attività del direttore dei lavori, soggetto inserito - seppur occasionalmente - in un rapporto di servizio, la responsabilità viene giudicata dalla Corte dei conti perché l’operato del direttore dei lavori è riferito all’ente. Il direttore lavori, anche se un professionista esterno, una volta prescelto entra nell’amministrazione con un rapporto di servizio equiparato a quello del pubblico dipendente.

(...)

 

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