Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 
25 novembre 2016
Donato Palombella

 

 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4824 del 18 novembre 2016, pone fine ad una annosa questione nata nel 2005 che ha contrapposto Comune, proprietà, progettisti e direttore dei lavori; la decisione interviene su una materia scottante, in un momento storico in cui la Penisola è stata funestata da avvenimenti purtroppo a tutti ben noti.

La ristrutturazione comporta un "piccolo" abuso 

Viene rilasciato un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un edificio in area soggetta a vincolo paesaggistico. In fase esecutiva vengono realizzate alcune varianti in corso d'opera non autorizzate, che cadono sotto la scure dei vigili tecnici comunali. (...)

Si tenta al via della sanatoria (...)

Scattano le prime sanzioni pecuniarie (...)

Il Comune "ricalcola" le sanzioni (...)

Scoppia la lite tra proprietà e tecnici (...) 

Il Tar mette fuori gioco la sanzione (...)

Parte il ricorso per ottemperanza (...)

Sanzioni atto terzo (...)

Il parere del Consiglio di Stato (...)

Gli errori commessi dal Comune (...)

La sanzione applicabile 

L'importo della sanzione, secondo il giudice amministrativo, deve essere parametrato al «profitto» conseguito dai proprietari, profitto che coincide con il «mancato esborso dell'importo relativo ai costi della demolizione [non anche ricostruzione] della sola opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica.... senza tenere conto delle altre parti dell'edificio realizzate legittimamente».

Si precisa, al riguardo, che, secondo il Consiglio di Stato, tali costi devono essere ragguagliati all'anno 2005, epoca in cui avrebbe dovuto essere realizzata la demolizione delle opere abusive e non alla data odierna.

 

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