edilportale.com 
18 aprile 2016
Paola Mammarella

 

Gli studi professionali devono pagare l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) anche se per la loro attività non si avvalgono di dipendenti o non utilizzano capitali. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, che con la sentenza 7371/2016 ha dato un’interpretazione del D.lgs 446/1997 con cui è stata istituita l’Irap. 

La Cassazione ha stabilito che, analizzando la normativa in vigore, l’Irap deve essere pagata se si esercita un’attività professionale autonomamente organizzata e che, in ogni caso, l’imposta va versata per tutte le attività esercitate da società ed enti. 

Questo secondo i giudici significa che per pagare l’Irap è sufficiente l’esercizio di attività, autonomamente organizzate, dirette alla produzione, allo scambio o alla prestazione di servizi.

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