edilportale.com 
24 marzo 2016
Paola Mammarella

 

Resta agli architetti la competenza degli interventi sugli edifici storici e artistici. Gli ingegneri, d’altro canto, possono occuparsi della parte tecnica che non richiede scelte culturali.

Se la ripartizione dei margini d’azione dei progettisti sugli immobili di pregio sembrava definitiva, la Cassazione, con la sentenza 3915/2016, ha ribadito che la normativa italiana rispetta le direttive europee sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio e professionali e non crea discriminazioni nell’accesso alle opportunità lavorative.

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Competenze di architetti e ingegneri, la normativa italiana

Sotto accusa è finito l’articolo 25 del Regio Decreto 2537/1925, che regolamenta le professioni di ingegnere e di architetto. La norma stabilisce che tanto l’ingegnere quanto l’architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile, rilievi geometrici e relative operazioni di estimo. Invece, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, così come il restauro e il ripristino degli edifici storico artistici, rientrano nellecompetenze dell’architetto, anche se l’ingegnere può svolgere la parte tecnica.

La disposizione sembra chiara, ma nel tempo ha dato vita a diversi contenziosi. Nell’ultimo periodo si è inoltre diffusa l’idea che gli ingegneri italiani sarebbero discriminati rispetto a quelli stranieri perché a questi ultimi sarebbe consentito occuparsi di immobili storici e artistici, mentre agli ingegneri italiani no.

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