casaeclima.com 
19 gennaio 2016

 

Con la sentenza 573/2016 pubblicata il 15 gennaio, la quinta sezione civile della Cassazione ricorda che “l'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 prevede quale presupposto per l'applicazione dell'IRAP «l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi». La Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, ha ritenuto legittima l'imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva che deriva dalla «autonoma organizzazione», non coincidente con l'autorganizzazione ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all'apporto del professionista”.

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