casaeclima.com 
15 ottobre 2015

 

Nel caso di un radicale ampliamento di un piccolo manufatto già esistente, con completo stravolgimento della sagoma, al fine di poterlo adibire a residenza, l’unico criterio da applicare per verificare l’ultimazione dell’opera è quello del completamento del “rustico” e non anche quello del completamento funzionale.

Lo ha precisato la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4287/2015 depositata il 15 settembre.

Palazzo Spada ricorda che l’art. 31, comma 2, della legge n. 47 del 1985 prevede due criteri alternativi per la verifica del requisito dell’ultimazione, rilevante ai fini del rilascio del condono: si tratta del criterio strutturale, che vale nei casi di nuova costruzione, e del criterio funzionale, che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti.

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