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24 aprile 2015

 

L’obbligo di fornire le dichiarazioni di cui all’art. 38 del Codice Appalti in nessun caso è posto in modo espresso a carico dei giovani professionisti.

È quanto afferma il Consiglio di Stato (quarta sezione) con la sentenza n. 2048 del 23 aprile 2015, avente ad oggetto la questione dell’esatta individuazione dei soggetti obbligati a fornire le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006. 

In base alle disposizioni di cui agli articoli 90 co. 7 del d.lgs. n. 163 del 2006 e 253 co. 5 del d.p.r. n. 207 del 2010, i R.T.P. per poter utilmente partecipare ad una gara, sono obbligati a prevedere al loro interno, in qualità di progettista, almeno un professionista abilitato all’esercizio della professione da non più di cinque anni. Tale disciplina ha lo scopo di promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.

La responsabilizzazione del giovane progettista è funzionale – osserva Palazzo Spada - all’incremento delle sue competenze pratico-applicative e curriculari: non risulta sufficiente il ruolo che egli ricopre all’interno del R.T.P. per far insorgere l’obbligo di cui all’art. 38 d.lgs. n.163 del 2006.

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