edilportale.com 
14 aprile 2015
Alessandra Marra

 

L’INPS ha pubblicato una circolare in cui chiarisce i criteri generali per la corretta individuazione dell’ente competente in materia di previdenza, per i liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere od architetto.

La circolare specifica che l’art. 2 comma 26, della Legge 335/95, prevede che i “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (secondo il comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi)”, sono tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata INPS.

Inoltre secondo il D.M. 281/1996 “non sono soggetti alla contribuzione i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”; i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo, alla Gestione separata, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria pressol’Ente previdenziale di categoria.

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