Il Sole 24Ore Progetti e Concorsi - settimanale
7 marzo 2015
Mariagrazia Barletta

 

Arriva un’altra proroga per le «nuove attività» introdotte dal regolamento di prevenzione incendi del 2011 e già esistenti alla sua pubblicazione. Un differimento anomalo, e in alcuni punti poco chiaro, che finisce col concedere più tempo alle attività a maggior rischio, escludendo quelle meno pericolose. È l’effetto di una modifica apportata al Milleproroghe durante l’iter di conversione alla Camera. Nel frattempo il Dl è diventato legge e lo slittamento dei termini è già in vigore.

Dunque, le attività introdotte dal Dpr 151/2011, non comprese nel vecchio elenco del Dm 16 febbraio 1982, ed esistenti alla data del 22 settembre 2011, hanno tempo fino al 7 ottobre 2016 per mettersi in regola e presentare la Scia antincendio. Ma la nuova legge aggiunge anche una limitazione: la proroga, si applica solo alle attività che provvedono entro il primo novembre 2015 a espletare gli adempimenti connessi all’esame di progetto. Obbligo al quale sono soggette le sole attività di categoria “B” e “C”, ossia quelle a maggior rischio. Tale limite basta a escludere dalla proroga alcune attività meno pericolose del gruppo “A”. Non è chiaro, poi, se negli otto mesi basterà aver presentato un’istanza di valutazione di progetto o se bisognerà aver anche ottenuto il parere positivo da parte del Comando provinciale. In questo caso i tempi si restringono, considerando che i Vigili del fuoco possono prendersi più di sessanta giorni per esprimersi. In tema di differimenti un caso particolare è dato dalle metropolitane, delle quali si è già occupato lo Sblocca Italia, rimandando ogni decisione sulla tempistica per gli adeguamenti alla regola tecnica, da emanare entro il 12 maggio 2015.

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