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20 febbraio 2015

 

Il reato di contravvenzione antisismica non si estingue per prescrizione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza n. 3409 depositata il 26 gennaio 2015.

Un Procuratore della Repubblica aveva proposto ricorso avverso la sentenza di un Tribunale con cui l'imputato veniva assolto per non essere il fatto previsto dalla legge come reato dal delitto paesaggistico contestato al capo a) e prosciolto, per intervenuta estinzione per prescrizione, dalla contravvenzione antisismica di cui al capo b). 

In proposito, la suprema Corte osserva che “è evidente l'errore di diritto in cui è incorso il giudice di merito nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui al capo b), essendo ormai prevalente nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui in tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio competente hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento edilizio (Sez. 3, n. 12235 del 11/02/2014 - dep. 14/03/2014, Petrolo, Rv. 258738).

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