Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio
19 febbraio 2015
Mauro Salerno

 

I progettisti incaricati dall'impresa nell'ambito di un appalto integrato devono dichiarare il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 38 del codice degli appalti. È il principio stabilito dalla sentenza numero 775 del 16 febbraio 2015. Meglio: è l'ultima presa di posizione di Palazzo Spada sulla controversa questione della qualificazione dei progettisti indicati dai costruttori all'interno di una procedura per l'affidamento di un appalto integrato di progetto e lavori. Devono essere considerati "concorrenti" al pari dell'impresa - e dunque soggetti al vincolo di dichiarare il possesso dei requisiti morali a pena di esclusione -, oppure vanno considerati semplici collaboratori dell'impresa, «non avendo alcun rapporto contrattuale con la stazione appaltante»?

 

Nel caso specifico il Tar Sardegna aveva preferito la seconda opzione, bocciando l'esclusione da una gara bandita dal Comune di Cagliari, di un'impresa il cui progettista incaricato aveva reso «dichiarazioni incomplete e non veritiere» in merito a una condanna penale. 

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