casaeclima.com
10 febbraio 2015

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 che fornisce i primi chiarimenti interpretativi circa l'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti Iva) introdotto dal 1° gennaio 2015 con la legge di stabilità 2015.

La novità prevede che in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, l’Iva addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all’erario e non più dal fornitore.  

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GLI ENTI ESCLUSI

Fuori dalla platea dei destinatari gli enti pubblici non economici, quali gli Ordini professionali, gli Enti e gli istituti di ricerca, le Autorità indipendenti, le Arpa, l’Aran, l’Agid, gli Automobile club provinciali, l’Inail e le Agenzie fiscali. Per questi enti, infatti, valgono ancora le regole ordinarie di addebito e versamento dell’Iva. La circolare chiarisce che, poiché il richiamo all’elenco IPA non può essere esaustivo, l’operatore che avesse ancora dei dubbi potrà presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 11 dello Statuto del contribuente.

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I chiarimenti sull’Iva per «Pa» e fornitori

 

Il Sole 24Ore
10 febbraio 2015
Benedetto Santacroce

 

Primo round di chiarimenti sulla scissione (split payment) dell’Iva nei rapporti fra Pa e fornitori. L’agenzia delle Entrate, in particolare, con una circolare spiega che non saranno sanzionate le violazioni eventualmente commesse in buona fede.

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Tra i soggetti esclusi la circolare annovera, tra gli altri: gli ordini professionali; le agenzie fiscali; le autorità amministrative indipendenti (Agcom); l’Inail; l’Agid; le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa). 

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