La Cassazione avverte chi si rende protagonista di abusi edilizi che la demolizione non finisce mai in prescrizione. In particolare, la Terza sezione penale, dichiarando inammissibile il ricorso di un cittadino napoletano al quale era stata intimata la demolizione di una costruzione che da uso agricolo era stata trasformata ad uso abitativo, ha ricordato che "la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive e ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso".

Proprio per queste caratteristiche, "la demolizione - scrive la  Cassazione - non può ritenersi una 'pena' nel senso individuato dalla giurisprudenza della Cedu e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 173 c.p.". Piazza Cavour coglie l'occasione per ricordare che "particolarmente attuale appare il monito, espresso anche da consapevole dottrina, che il diritto 'eurounitario', e in particolare il diritto proveniente dalla giurisprudenza fonte della Corte di  Strasburgo, non venga adoperato dall'interprete alla stregua di un diritto à la carte, dal quale scegliere l'ingrediente ermeneutico ritenuto più adatto ad un'operazione di pre-comprensione interpretativa".

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