Con la legge 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U.R.I. 31 maggio 2021 n. 128) di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, vengono definitivamente apportate nuove regole per accelerare, semplificare e digitalizzare le procedure concorsuali.

Tali disposizioni riprendono in parte, aggiornano e integrano quelle introdotte, in via sperimentale, dal Decreto Rilancio (DL 34/2020), e e poi adeguate dal Decreto Agosto (DL 104/2020, convertito nella L. 126/2020).

In estrema sintesi, si prevede l'espletamento di una sola prova scritta e una prova orale nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, la valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive del concorso, che le prove scritte e le prove orali si svolgono con l’ausilio di strumenti informatici e digitali, che le PA possono utilizzare sedi decentrate in ragione del numero di partecipanti, che le prove orali possono svolgersi facoltativamente in videoconferenza, che la valutazione di eventuali titoli ed esperienze professionali concorre a formare il punteggio finale, e che in base al numero di partecipanti è ammessa la non contestualità delle prove, assicurando comunque la trasparenza, l’omogeneità e lo stesso grado di selettività tra tutti i concorrenti.

Per consentire il riavvio di tutte le procedure concorsuali sospese e l’avvio di nuovi concorsi, il Dipartimento della funzione pubblica ha modificato ed integrato il protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 introdotto a febbraio scorso, con nuove indicazioni per l’organizzazione e la gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici, stabilendo, in particolare, la durata massima di 1 ora delle prove in presenza e l'obbligo di indossare la mascherina ffp2 fornita dall’organizzazione del concorso.

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