Con D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.», all'art. 2, commi 2 e 2 bis, è stata data una collocazione normativa al Consiglio nazionale ed agli Ordini, ed è stato previsto quanto segue:
"2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. …omissis... 2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarita', ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonche' delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".
In conseguenza di tale disposizione normativa, il Consiglio Nazionale ha predisposto la seguente sezione del sito Internet.

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