Con il D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, pubblicato sulla GURI n. 149 del 28 giugno 2016, sono state apportate modifiche alle disposizioni del Testo Unico sul pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) in materia di licenziamento disciplinare.
Viene punita la falsa attestazione della presenza in servizio con l'immediata sospensione cautelare senza stipendio, e senza obbligo di preventiva audizione, entro quarantotto ore dalla conoscenza dei fatti.
Scatta anche la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti per danno d'immagine della PA.
Se i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, vi è l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, diviene illecito disciplinare punibile con il licenziamento e con comunicazione all'Autorita' giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.
Tali severe misure si auspica che risolveranno comportamenti fraudolenti di dipendenti pubblici, commessi a danno dello Stato stesso.

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