La II Commissione Giustizia, in sede referente, ha proseguito l’esame del provvedimento C. 2281, approvato dal Senato, recante Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.
La specializzazione crescente della nostra società comporta la necessità che lo Stato sia sempre più attento a tutelare i cittadini quali fruitori di tutte quelle prestazioni professionali che sono ormai indispensabili alla vita e all'attività di ognuno. Tuttavia, lo Stato medesimo non adotta la stessa attenzione nel reprimere l'esercizio abusivo delle professioni, cosicché il fenomeno dell'abusivismo professionale ha assunto dimensioni preoccupanti. Va ricordato che l'articolo 348 del codice penale presuppone l'esercizio di determinate attività professionali di particolare rilevanza sociale solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione di Stato; tale abilitazione, sotto forma di iscrizione al competente albo di autorizzazione o di ammissione, comporta l'attribuzione della qualità di professionista e la legittimazione all'esercizio della professione. Il testo all'esame della Camera prevede una modifica all'art. 348 del Codice Penale, stabilendo che chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro, e che la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati.
Occorrerà monitorare l'iter di tale disegno di legge, al fine di verificare portata ed effetti del testo che verrà definitivamente approvato.

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