Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2015 (in G.U.R.I. 3 dicembre 2015 n. 282) è stata pubblicata la definizione dei termini e delle modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Con tale normativa sono stati definiti il riparto e le modalità di impiego, per le annualità 2014 e 2015, delle risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.
Vengono ripartite le somme tra le Regioni in particolare sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischiosità sismica delle scuole esistenti, privilegiando la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale e la costruzione di nuovi edifici scolastici di proprietà pubblica, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti a elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell'adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive, riconosciute e documentate situazioni di rischio areale (instabilità di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano la demolizione dell'esistente e la ricostruzione, eventualmente anche in altro sito.
La Regione e' tenuta all'individuazione degli interventi e dei progetti di adeguamento strutturale e antisismico o di nuova costruzione, e predispone e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, il piano degli interventi.
Si rinvia al testo del DPCM per gli ulteriori aspetti di dettaglio.

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