Lunedì 21 settembre la Camera ha svolto la discussione sulle linee generali del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".
Nell'iter travagliato di tale disegno di legge, più volte riesaminato e rielaborato in Commissione VI (Finanze) e X (Attivita` produttive, commercio e turismo) vanno segnalate possibili modifiche alle società di ingegneria, dettate dalla istituzione delle società tra professionisti ex L. 183/2011.
In base al testo dell'art. 31 di tale disegno di legge, viene previsto che rimarranno validi per le società di ingegneria i contratti stipulati con soggetti privati a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della futura legge per il mercato e la concorrenza, tali società dovranno possedere i requisiti prescritti per le società tra professionisti, ovvero:
- l’incarico professionale conferito alla società dovrà essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta, e deve essere nominato il socio professionista dall'utente;
- sussisterà l'obbligo di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
- dovranno prevedersi nello statuto della società di ingegneria le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
- i professionisti soci saranno tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società sarà soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale risulti iscritta;
- la società potrà essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali;
- si applicherà il DM 34/2013 per l'iscrizione in una sezione speciale dell'Ordine e delle Camera di Commercio.
Tali regole, una volta approvate in via definitiva, renderanno possibile l’equiparazione tra società di ingegneria, società tra professionisti ed gli stessi professionisti che svolgono la professione in forma singola, rendendo possibile in tal modo, per coloro che concorrono al mercato dei servizi professionali nel settore degli appalti, una parità di trattamento dal punto di vista della concorrenza.

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