L’art. 9 del decreto n. 176/2022, c.d. Aiuti – quater, ha previsto numerose novità relative alla possibilità di fruire della detrazione di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, cioè del c.d. Superbonus.
La misura del beneficio fiscale è stata ridotta dal 110 al 90 per cento, ma salvaguardando, sia pure parzialmente, il legittimo affidamento dei contribuenti qualora i lavori siano già stati avviati. In particolare, la nuova disposizione, al fine di conservare il diritto a fruire della maggiore detrazione prevede due condizioni che devono essere verificate contestualmente. In primis, per gli edifici in condominio, i lavori che danno diritto alla detrazione devono essere stati deliberati entro il 24 novembre 2022. Inoltre, la CILAS deve essere stata presentata alla data del 25 novembre del medesimo anno. In tal caso la riduzione dal 110 al 90 per cento non troverà applicazione.
Ulteriori novità hanno anche interessato gli interventi eseguiti o da eseguire sugli immobili unifamiliari o funzionalmente indipendenti. In particolare, nel caso in cui sia stato possibile fruire della proroga al 31 dicembre 2022, quindi per i lavori che alla data del 30 settembre scorso avevano raggiunto la “percentuale di avanzamento minimo” del 30 per cento, è stato disposto un ulteriore differimento del termine al 31 marzo 2023. Sono quindi detraibili alle medesime condizioni, nella misura del 110 per cento, le spese sostenute entro la predetta data.
Inoltre, sono stati riaperti i termini per fruire dell’agevolazione fiscale anche per gli interventi relativi ai medesimi immobili unifamiliari avviati dal 1° gennaio 2023 in avanti. In tali ipotesi, però, le condizioni previste dal decreto, sono particolarmente restrittive. Infatti, l’unità abitativa unifamiliare deve essere utilizzata come abitazione principale; deve essere detenuta a titolo di proprietà o di altro diritto reale e la detrazione può essere fatta valere nella minore misura del 90 per cento. Viene poi prevista un’ulteriore condizione costituita dal reddito del nucleo familiare.
In particolare, il reddito posseduto nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, dal contribuente che beneficia della detrazione, dal coniuge, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno fiscalmente a carico, dai figli e dagli altri familiari fiscalmente a carico, non deve essere superiore a 15.000 euro. A tal fine si applica il c.d. quoziente familiare, cioè il reddito di riferimento deve essere determinato, dividendo il reddito complessivo per un apposito divisore previsto dal decreto, che tenga conto del numero di componenti nel nucleo familiare.
Nicola Forte, Dottore Commercialista, Consulente CNAPPC