Con l'art. 12 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (in GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto.