“Credevamo che, dopo la bocciatura del bando da parte del TAR della Calabria, finalmente la giustizia sarebbe riuscita a fermare una iniziativa immorale e scandalosa, come quella del bando lanciato l’ottobre scorso dal Comune di Catanzaro per affidare la redazione del Piano Strutturale al compenso simbolico di un euro, manifestazione di un vero e proprio caporalato intellettuale e professionale. Sconcerta, dunque, la Sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata lo scorso 3 ottobre,  che, ribaltando quanto stabilito dallo stesso TAR, ha considerato legittimo quel bando”.

Così Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

“La redazione di un Piano Strutturale  - spiega - è un incarico lungo, complesso  e multidisciplinare da cui scaturiscono le azioni di tutela e sviluppo dell’intero territorio comunale. E’ un incarico estremamente delicato che mette in gioco grandi interessi privati e pubblici e che le Amministrazioni normalmente definiscono “strategico” e su esso investono energie intuendone l’importanza per la competitività dei loro territori”.

La sentenza, avallando la procedura adottata dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro mostra la profonda scollatura tra Giustizia amministrativa e interesse pubblico. Peraltro il recente Correttivo al Codice Appalti rende già inattuale quella tipologia di procedura, obbligando all’utilizzo del Decreto Parametri per calcolare l’importo a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. I corrispettivi del Decreto Parametri per le opere pubbliche, infatti, “sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell’affidamento”.

Ma vi è di più, dice ancora Cappochin. “Molte delle motivazioni della sentenza risultano infondate alla luce delle norme oggi in vigore: infatti in base all’art.24 comma 8 del D.Lgs 50/2016, l’ordinamento oggi vieta una prestazione d’opera professionale a titolo gratuito a vantaggio di una pubblica Amministrazione; l’utile finanziario è oggi un elemento che fa parte del diritto vivente dei contratti pubblici; in base alle vigenti disposizioni, non è lecito un bando che preveda offerte gratuite, essendo in tal modo assente, in base al vigente testo dell'art. 24 comma 8, un importo da porre a base di gara; infine, sempre in base all’art.24 comma 8 ter nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione con la conseguenza che anche il contratto di sponsorizzazione oggi non prevede lo scambio di denaro contro un’utilità immateriale”.

Per il presidente degli architetti italiani, “è  quindi paradossale che in Italia il dibattito  non si concentri sulla qualità dei Piani (e in generale sulla bontà delle prestazioni professionali), ma sul mero risparmio economico (perseguito, perlopiù, solo sul breve periodo) ricavabile da surreali quanto inefficaci percorsi di affidamento”.

“La periodica ricorrenza di episodi aberranti in campo pubblico o privato, quali il bando di Catanzaro - conclude -  impone che, senza indugio, venga approvata quanto prima la norma sull’equo compenso che affianchi a livello di incarichi privati quanto già normato per gli incarichi pubblici”.

Roma, 5 ottobre 2017

 

 

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