Il decreto – legge c.d.  “Aiuti – bis” (D.L. n. 115/2022), nella versione definitiva risultante dopo la conversione (L. 21 settembre 2022), ha modificato la disposizione che disciplina la responsabilità del soggetto acquirente i crediti originati dai bonus nell’edilizia.

La necessità di un intervento è sorta dopo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 dell’art. 121, comma 6 del D.L. n. 34/2020.  La disposizione citata prevede che, laddove sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che attribuiscono il diritto alla detrazione di imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari “in presenza di concorso nella violazione”.

Secondo la citata circolare, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che le banche dovessero essere coinvolte quali soggetti responsabili in solido qualora, nell’effettuare le necessarie operazioni di controllo finalizzate all’acquisto dei crediti, omettano il ricorso alla specifica diligenza richiesta. Ciò al fine di evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito. Secondo l’Amministrazione finanziaria il grado di diligenza richiesta dipende dalla natura dell’acquirente i crediti. Infatti, per gli intermediari finanziari è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale. Per tale ragione gli acquisti dei crediti da parte degli istituti bancari hanno subito un notevole rallentamento fino ad arrestarsi quasi completamente.

Il decreto “Aiuti – bis” ha inteso risolvere questo problema e la finalità principale dell’intervento normativo consiste nel “alleggerire” la responsabilità solidale dei potenziali acquirenti, e tra questi gli istituti bancari.  Ciò al fine di agevolare e far ripartire le cessioni dei crediti. Tuttavia, ben difficilmente la nuova disposizione raggiungerà l’obiettivo.

L’art. 33 – ter del D.L. n. 115/2022, ha modificato l’art. 121, comma 6 del D.L. n. 34/2020 specificando che la predetta responsabilità solidale a carico degli acquirenti/banche scatta “in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave”. 

Diviene ora decisivo comprendere quale significato l’Agenzia delle entrate attribuirà a tali espressioni. Se l’Agenzia delle entrate ritenesse non modificabile la precedente posizione (la Circ. n. 23/E), precisando che la colpa grave sussiste in tutti i casi in cui la banca acquirente, in considerazione della natura e del ruolo della stessa, non utilizzi una qualificata ed elevata diligenza professionale, la nuova disposizione non sarebbe utile a sbloccare la cessione dei crediti. Per il momento il problema neppure si pone. Infatti, in mancanza di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, è estremamente difficile individuare un potenziale acquirente dei crediti originati dagli interventi edili. Il rischio per gli acquirenti di rispondere quali soggetti solidalmente responsabile è notevole.

Nicola Forte, Dottore Commercialista, Consulente del CNAPPC

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