Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 
24 maggio 2016
Massimo Frontera

 

Se non c'è copertura finanziaria il progettista non può vantare diritti al pagamento del progetto commissionato dall'Ente locale. È questa la conclusione che si legge nella sentenza n.10326 depositata il 19 maggio dai giudici della prima sezione (civile) della Corte di Cassazione. 

La sentenza prende le mosse da una vicenda che ha il suo inizio nel 2001, con un appalto di servizi di progettazione di una urbanizzazione primaria (impianti di illuminazione pubblica) che il comune siciliano di Alcamo ha affidato a due architetti locali. 

La lunga e complicata vicenda è costellata di lungaggini, ritardi e inadempienze. 

Ai progettisti che pretendono il pagamento del lavoro fatto, il Comune risponde che i progetti sono stati consegnati oltre i termini; e che proprio questo ritardo è stato all'origine di un esorbitante incremento di costi (da 10 a 25 miliardi di vecchie lire). 

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