Con l'art. 12 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (in GURI n.161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) non si applica alle prestazioni di servizi resi alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto.
Tali disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge (14 luglio 2018).
Tutti i professionisti, a seguito di tale decreto legge, emetteranno quindi la fattura e sulla stessa non dovranno più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”; inoltre, a fronte dell’emissione della fattura, dovranno versare l'IVA direttamente all’Erario.

 

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