Con la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (in G.U.R.I. 31 gennaio 2018 n. 25) è stata pubblicata una delle ultime leggi dell'ormai passata legislatura, relativa al riordino delle professioni sanitarie.
Tale legge incide in qualche modo su tutte le professioni per due aspetti.
In primo luogo, a partire dall'art. 4, viene operata una revisione della disciplina delle professioni sanitarie, in parte novellando normativa antecedente alla Costituzione concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali ,e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni.
Si prevede una nuova definizione degli Ordini che vengono definiti come "enti pubblici non economici", che "agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale".
La definizione specifica entra anche nel merito della natura economica e patrimoniale degli ordini, specificando che godono di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, che sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza
oneri per la finanza pubblica.
Ma aspetto di maggior interesse è l'articolo 12, che incide sulla disciplina del reato di esercizio abusivo di una professione, sostituendo l'articolo 348 del codice penale, disponendo che la condanna comporti la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché la trasmissione, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o un'attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata; si dispone altresì un aumento di pena (reclusione da uno a cinque anni e multa da 15.000 a 75.000 euro) nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
Tale modifiche impattano, all'evidenza, per tutte le professioni, sia nel verificare quale sia la natura giuridica, la portata e gli effetti dell'attività svolta da un Ordine professionale, sia per tutelare maggiormente ogni professione definendo previsioni penali più gravi per il suo esercizio abusivo.

 

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