Con Decreto Del Presidente Della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208 (in G.U.R.I. 29 dicembre 2017 n. 302) il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, sentiti i Presidenti dei due rami del Parlamento, ha sciolto il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati.Il Capo dello Stato ha firmato, inoltre, i decreti di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di Senato e Camera per il 4 marzo; la data della prima riunione delle nuove Camere è fissata per venerdì 23 marzo.
Le Camere, in regime di prorogatio, si limiteranno a compiere gli atti ritenuti costituzionalmente doverosi ovvero urgenti.
Per quanto concerne l'attività legislativa, la prassi consente di procedere, in Assemblea, all'esame dei soli progetti di legge connessi ad adempimenti costituzionalmente dovuti ovvero urgenti ed indifferibili, come per i disegni di legge di conversione di decreti-legge e i disegni di legge europea e di delegazione europea.
A decorrere dalla data del decreto di scioglimento, i progetti di legge sono considerati irricevibili, e dunque non sono annunciati, stampati e assegnati. Fanno eccezione i disegni di legge di iniziativa del Governo che rivestano quei caratteri di necessità ed urgenza che ne consentano la trattazione.
Sono considerati ricevibili gli atti trasmessi dal Governo ai fini dell'acquisizione del parere parlamentare.
Per quanto riguarda gli atti di sindacato ispettivo, sono da considerarsi ammissibili, e sono dunque pubblicate, le sole interrogazioni aventi ad oggetto attività o comportamenti attuali del Governo, ovvero resi noti nel periodo successivo allo scioglimento delle Camere.
Nel periodo di prorogatio non è consentito alle Commissioni dare luogo a comunicazioni del Governo e ad audizioni (formali o informali), se non sulla base del previo assenso della Presidenza della Camera e dell'unanime consenso dei presidenti dei gruppi.

 

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