Con la Relazione speciale n. 15/2017, recante "condizionalità ex ante e riserva di efficacia dell’attuazione in materia di coesione: strumenti innovativi ma non ancora efficaci" (in G.U.U.E. C 401 del 25 novembre 2017) la Corte dei Conti UE ha esaminato, nel pacchetto legislativo per il periodo di programmazione 2014–2020 i due strumenti per rendere la spesa in materia di politichie di coesione maggiormente orientata ai risultati, ovvero le condizionalità ex ante e la riserva di efficacia dell’attuazione.
Se, da un lato, il primo strumento specifica determinate condizioni che devono essere soddisfatte prima dell’attuazione del programma, il secondo richiede che la maggior parte dei programmi finanziati dai fondi accantoni il 6 % dei finanziamenti totali destinati a ciascuno Stato membro, che saranno poi definitivamente assegnati in funzione dell’esito di una verifica dell’efficacia dell’attuazione
La Corte ha riscontrato che le condizionalità ex ante hanno fornito un quadro di riferimento coerente per valutare se gli Stati membri fossero pronti a dare attuazione ai fondi dell’UE. Tuttavia, ha osservato che la loro valutazione richiede molto tempo e non si conosce con certezza in che misura abbiano effettivamente determinato o determineranno dei cambiamenti sul campo.
Per quanto riguarda il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la riserva di efficacia dell’attuazione, la Corte ha ritenuto che abbiano incentivato in misura modesta un maggiore orientamento ai risultati, poiché si basano essenzialmente sulla spesa e sulle realizzazioni.

 

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