Con la Legge 21 giugno 2017, n. 96 (in G.U.R.I. 23 giugno 2017 n. 144) è stato definitivamente convertito il DL 24 aprile 2017, n. 50 recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.».
Tra le numerosissime novità di tale legge si segnala in particolare, all'art. 22 comma 4, l'introduzione, nel DL 78/2010 di incompatibilità ai titolari di cariche elettive, per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle P.A., specificando che non vi rientrano quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, purche' la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva.
Viene invece sancita una incompatibilità per quegli incarichi conferiti dal comune presso il quale il professionista e' titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso.

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