L'Assemblea del Senato, nella seduta antimeridiana di mercoledì 10 maggio, ha dato il via libero definitivo al disegno di legge recante le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Il Capo I di tale testo si applica ai rapporti di lavoro autonomo, definiti dall'articolo 2222 del codice civile come quelli derivanti dai contratti con cui il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, ricomprendendo i lavoratori autonomi i cui rapporti (rientranti nella nozione suddetta) siano inquadrati in una delle tipologie contrattuali di cui al libro IV del codice civile.
In particolare si prevede che:
- sono abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento;
- è abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta;
- i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto spettino al lavoratore autonomo;
- il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, per l'individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni in relazione al carattere di terzietà di queste;
- vi è l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, delle spese di iscrizione a convegni e congressi e delle spese di viaggio e soggiorno inerenti alle suddette partecipazioni;
- per tutti i lavoratori autonomi vi è il principio di equiparazione alle piccole e medie imprese, ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali, finanziati con i fondi strutturali europei;
- i soggetti che svolgano attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, possono, ai fini della partecipazione a bandi e dell’assegnazione di incarichi e appalti privati, costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, costituire consorzi stabili professionali, costituire associazioni temporanee professionali.
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