Con la Delibera della Autorita' Nazionale Anticorruzione del 28 dicembre 2016 (in G.U.R.I. 10 gennaio 2017 n. 7) sono state pubblicate le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013.
L'ANAC ha previsto dei chiarimenti e spiegazioni, mediante tali linee guida, sull'accesso civico, il quale consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti in possesso di una Pubblica Amministrazione per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'Amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'Amministrazione predetta deve quindi fornire al richiedente.
Questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241). Con l’accesso civico, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».
A fronte delle nuove regole normate negli artt. 5 e 5 bis del D.Lgs 33/2013, l'ANAC ha chiarito con tali linee guida, le limitazioni all’accesso civico, (punto 5.2), eccezioni assolute per l’accesso civico (par. 6), limiti al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi pubblici (par. 7) e altri limiti (par 8) come protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.

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