Con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata nella G.U.R.I. 18 gennaio 2016 n. 13, sono state pubblicate disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
La legge si compone di 79 articoli che modificano una serie di ambiti riconducibili alla normativa in materia ambientale, e sono state inserite disposizioni, in particolare, per la disciplina dell’ENEA, per incentivare la mobilità sostenibile, per la destinazione dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas serra, per attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti.
In particolare, degno di menzione è l'art. 18, ove si disciplina, con l'introduzione dell'articolo 68-bis nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi, nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
Il nuovo art. 68-bis prevede, in particolare, al comma 1 l'obbligo per le amministrazioni pubbliche (incluse le centrali di committenza) di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nei documenti di gara relativi ai predetti appalti e affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP, relativi all'acquisto di lampade e di servizi per l’illuminazione pubblica, alle attrezzature elettriche ed elettroniche per l'ufficio, ed a  servizi energetici per gli edifici.

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